Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.
(Concorso delle Forze di polizia per la sicurezza dei presidi ospedalieri)
1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai presidi sanitari e ospedalieri, è autorizzata l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le medesime strutture.
2. Il piano di impiego delle forze di polizia di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.