stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Commissioni paritetiche)

  1. Presso le strutture di cui alla presente legge, sono costituite le Commissioni paritetiche per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai rappresentanti apicali delle strutture, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare, tali commissioni dovranno prevedere:
   a) la predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche, alla mediazione dei conflitti ed al supporto anche psicologico del dipendente vittima di aggressione. La responsabilità della conduzione del programma antiviolenza è affidata a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati, con disponibilità di risorse idonee;
   b) la promozione di azioni volte alla diffusione di una politica di contrasto a qualsivoglia atto di violenza, finalizzata anche ad incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti ed a suggerire misure per ridurre o eliminare i rischi;
   c) la promozione, unitamente agli attori interessati, di specifici momenti formativi;
   d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza, al fine di fornire un valido supporto per identificare strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;
   e) azioni finalizzate ad installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi connotate da un grado di rischio più elevato.