Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)
1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio- sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.