Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)
1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: «incaricato di un pubblico servizio,» sono inserite le seguenti; «ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali,».