Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)
1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.