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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.017.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2020  [ apri ]
1.017.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

ident. 1.02.1.022.