Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la tutela del medico che opera come guardia medica)
1. Il medico svolge il servizio di continuità assistenziale esclusivamente all'interno dei presidi ospedalieri ovvero presso una sede di pubblica assistenza riconosciuta e durante le visite ai pazienti, in sede o domiciliari, può essere affiancato da operatori volontari.