Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni».
Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni.