Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale)
1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».