All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Ai fini delle tutele di cui alla presente legge le professioni sociali di cui all'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono equiparate alle professioni sociosanitarie disciplinate dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie ovunque ricorrono, aggiungere la seguente: sociale.