Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ciascuna regione individua i presìdi e le strutture sanitarie, anche sulla base del bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata, dove istituire un presidio fisso di polizia composto da almeno un ufficiale di polizia e da un numero di agenti proporzionato al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.