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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.017. in Assemblea riferita al C. 2117-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/05/2020  [ apri ]
8.017.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di presìdi di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture ospedaliere e territoriali è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.