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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2020  [ apri ]
7.1.
ritirato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di costituzione di parte civile)

  1. È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale.

I Relatori