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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2115

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2021  [ apri ]
7.1. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti europei, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.