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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2115

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2021  [ apri ]
4.1. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Logo PPL)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il logo «PPL – piccole produzioni locali» per i prodotti di cui al presente articolo, da individuarsi mediante concorso di idee. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1.
  3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

  Conseguentemente:

   1) sostituire la parola: marchio, ovunque ricorra nel testo, con la seguente: logo;

   2) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dell'articolo 4;

    b) sopprimere il comma 2.