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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.96.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 2100

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2019  [ apri ]
1.96. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) alla lettera a), numero 2), sopprimere le parole: dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    2) alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) l'individuazione avviene in un'ottica di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
    3) alla lettera b), sostituire le parole: i criteri in base ai quali con le seguenti:, sulla base di un'analisi del rischio e in un'ottica di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali;
   b) al comma 6, lettera a):
    1) sostituire le parole da: fatti salvi i casi fino a: disposti dal CVCN con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera;
    2) sostituire le parole: sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici con le seguenti: sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT;
   c) al comma 10, sostituire le parole da: In caso di inottemperanza fino a: di cui al comma 9, lettera e), la con le seguenti: L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della;
   d) al comma 11, sopprimere le parole: e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,»;

I Relatori