Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il Ministero della difesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica alla costituzione di un proprio Centro di valutazione.