Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Centro Nazionale di crittografia)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro Nazionale di Crittografia, gestito da un Comitato Strategico composto dai seguenti membri:
a) un professore ordinario nominato dalla Conferenza dei Rettori delle Università;
b) un componente nominato dal Direttore della Polizia Postale;
c) un componente nominato dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
d) un componente nominato dal Presidente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Il Centro Nazionale di Crittografia è presieduto da un direttore nominato dal Comitato Strategico, scelto tra i professori ordinari o emeriti delle università italiane. Il direttore rimane in carica cinque anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Centro Nazionale di Crittografia svolge le seguenti funzioni:
a) studia, sviluppa e valuta algoritmi e protocolli crittografici, utili a garantire la sicurezza dei sistemi utilizzati dalle funzioni dello Stato;
b) fornisce sistemi di cifratura ad ogni pubblica amministrazione che li richieda, dietro stesura di apposita convenzione, che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;
c) fornisce sistemi di cifratura all'azienda privata che li richiede, purché riguardino il perimetro di sicurezza cibernetica del paese, mediante una convenzione che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;
d) valuta sistemi di cifratura proposti da aziende private, mediante una convenzione diretta a fornire una certificazione che delimiti l'eventuale ambito di applicazione dei sistemi e il livello di sicurezza garantito;
e) stabilisce relazioni e accordi con organizzazioni analoghe di altri Paesi e con centri di ricerca, fondazioni, associazioni o ogni altro tipo di ente, sia pubblico che privato, purché provvisto di competenze crittografiche, per lo sviluppo delle funzioni descritte.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente. Le risorse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3 lettere b), c) e d) sono rese immediatamente disponibili al Centro in qualità di risorse aggiuntive agli stanziamenti previsti, senza vincolo di destinazione.