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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 2100

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2019  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Centro Nazionale di crittografia)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro Nazionale di Crittografia, gestito da un Comitato Strategico composto dai seguenti membri:
   a) un professore ordinario nominato dalla Conferenza dei Rettori delle Università;
   b) un componente nominato dal Direttore della Polizia Postale;
   c) un componente nominato dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
   d) un componente nominato dal Presidente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
  2. Il Centro Nazionale di Crittografia è presieduto da un direttore nominato dal Comitato Strategico, scelto tra i professori ordinari o emeriti delle università italiane. Il direttore rimane in carica cinque anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
  3. Il Centro Nazionale di Crittografia svolge le seguenti funzioni:
   a) studia, sviluppa e valuta algoritmi e protocolli crittografici, utili a garantire la sicurezza dei sistemi utilizzati dalle funzioni dello Stato;
   b) fornisce sistemi di cifratura ad ogni pubblica amministrazione che li richieda, dietro stesura di apposita convenzione, che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;
   c) fornisce sistemi di cifratura all'azienda privata che li richiede, purché riguardino il perimetro di sicurezza cibernetica del paese, mediante una convenzione che meglio risponda alle esigenze operative della stessa;
   d) valuta sistemi di cifratura proposti da aziende private, mediante una convenzione diretta a fornire una certificazione che delimiti l'eventuale ambito di applicazione dei sistemi e il livello di sicurezza garantito;
   e) stabilisce relazioni e accordi con organizzazioni analoghe di altri Paesi e con centri di ricerca, fondazioni, associazioni o ogni altro tipo di ente, sia pubblico che privato, purché provvisto di competenze crittografiche, per lo sviluppo delle funzioni descritte.

  4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente. Le risorse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3 lettere b), c) e d) sono rese immediatamente disponibili al Centro in qualità di risorse aggiuntive agli stanziamenti previsti, senza vincolo di destinazione.