Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Ricercatori universitari)
1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;
e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;
f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;
i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».