Dopo la lettera i) è inserita la seguente:
i-bis) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;
sostituire la lettera j) con la seguente:
j) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
9-quater: L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.