Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, le parole da «Gli assegni» sino a «relativo corso.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni hanno durata non inferiore a due anni e sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore biennio. Nessuno può, in ogni caso, essere titolare di assegno per un periodo superiore a quattro anni, anche non continuativi.».