Al comma 1 premettere il seguente:
01. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.