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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.3.4.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
0.3.4.1. (nuova formulazione)
approvato

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

em. 3.4.
0.3.4.1. (nuova formulazione)

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i corsi di dottorato ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

em. 3.4.
0.3.4.1.

  All'emendamento 3.4 sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

   b) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

em. 3.4.