Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»