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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.10. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2021  [ apri ]
7.10.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «post laureati» sono sostituite dalle seguenti: «post lauream, comprese le borse di ricerca»;
  1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) abrogare il comma 4

   d) al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inserite le seguenti: come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

    5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Il Relatore
7.10.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «post laureati» sono sostituite dalle seguenti: «post lauream, comprese le borse di ricerca»;
  1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) abrogare il comma 4

   d) al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inserite le seguenti: come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

    5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Il Relatore