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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2021  [ apri ]
6.1. (nuova formulazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera ;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».