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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.5.34.5. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
0.5.34.5.

  All'emendamento 5.34 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) Alla lettera a) sostituire le parole: «dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione» con le seguenti: «dalla pubblicazione del bando di concorso» e le parole: «al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240» con le seguenti: alla lettera a);

   b) prima della lettera b), inserire la seguente:

   0b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dal servizio.”, sono inserite le seguenti: “Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili per coloro che non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero che non abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso la medesima università.”»

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.»;

   d) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   «b-bis. Al comma 1, lettera d) le parole: “il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ateneo” e le parole: “contratto subordinato di ricercatore universitario” sono sostituite dalle seguenti: “contratto per ricercatore universitario a tempo determinato”»;

   e) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   «c-bis. Alla lettera f) numero 1), la parola: “quarto” è sostituita dalla seguente “terzo”.

   c-ter. Alla lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: “1-bis) Al primo periodo, dopo la parola 'valuta' inserire il seguente periodo ', anche sulla base di una prova didattica,'”»;

   f) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

   d-bis) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

   d-ter) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento presso gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

   1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato abbia avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può indire procedure selettive, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
   2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
   2-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente comma. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è destinata dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto, l'ente valuta, in coerenza con il piano di attività, il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello di primo ricercatore o primo tecnologo. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente comma, che devono corrispondere a quelle previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 per l'accesso al livello iniziale a tempo indeterminato. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
   3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
   3-bis. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 2-bis.
   3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16».

em. 5.34.