All'emendamento 5.34 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, altresì, ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora scaduti alla predetta data.