Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni.