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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.7. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2021  [ apri ]
7.7.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante piano pluriennale, i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo sono convertiti nel ruolo di professore di seconda fascia mediante procedure concorsuali riservate. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ottennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo, sono convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante procedure concorsuali riservate. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per quattro anni.