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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2021  [ apri ]
7.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9, 9-ter dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.