Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 con le seguenti: di cui all'articolo 24 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;
c) sopprimere il comma 3;
d) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute.