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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2021  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

  1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diploma di specializzazione medica», sono inserite le seguenti: «purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui alla precedente lettera a)»;

   b) al comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio nell'università che ha bandito la procedura pubblica di selezione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità superiore al 60 per cento»;

   c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la chiamata del vincitore è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione»;

   d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) previsione della nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o e seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5 unità, di cui la maggioranza dei membri è, in ogni caso, costituita da professori in servizio presso università diverse da quella che bandisce il concorso. La commissione è individuata con sorteggio pubblico, che sarà trasmesso anche in diretta web sul sito internet istituzionale dell'università che bandisce la procedura pubblica di selezione, dalle liste dei professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale bandito e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti»;

   e) al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «b-bis) A partire dall'anno 2022 il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di cinque anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.»;

   f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sostituire le parole «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;

    2) al secondo periodo, le parole «alla scadenza dello stesso» sono soppresse;

    3) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.»;

   g) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere, a domanda, di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;

   h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) al secondo periodo, le parole «lettera b)» sono soppresse;

   i) al comma 9 sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)»;

   l) aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-quater. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta»;

  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole da «lettera b)» aggiungere «e c)» ;

   b) all'articolo 29 sostituire le parole «lettera b)» con le seguenti «lettere b) e c)».