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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2021  [ apri ]
4.4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 3, le parole da «Gli assegni» sino a «relativo corso.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assegni hanno durata non inferiore a due anni e sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore biennio. Nessuno può, in ogni caso, essere titolare di assegno per un periodo superiore a quattro anni, anche non continuativi.».