Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sono soppresse»;
c) al comma 2, terzo periodo, le parole «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alla lettera e-ter) le parole: «che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
«3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale».