stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2021  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività».
  2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
  3. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: «e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere prioritariamente valutato tra i titoli rilevanti ai fini del concorso, ove pertinente e con riferimento alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»
  4. L'articolo 35, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione dei titoli di studio, a esclusione del titolo di cui alla lettera e-ter) del comma 3 del presente articolo, e di abilitazione professionale, anche con riguardo alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.»