Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) indicare iniziative normative per disciplinare i criteri di valutazione della idoneità genitoriale richiesta dal giudice nelle consulenze tecniche d'ufficio o di parte, escludendo il ricorso, come parametri valutativi dell'idoneità genitoriale nelle consulenze tecniche di parte o d'ufficio, a costrutti giuridici che presentino devianze dalla scienza medica ufficiale o che non abbiano fondamento sul piano scientifico, come l’«alienazione parentale»;.