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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2059

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/02/2020  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) completare il processo di informatizzazione, dematerializzazione e digitalizzazione del processo civile e penale, garantendo un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riguardo al sistema delle notifiche;
   2) introdurre il ricorso obbligatorio a sistemi di videoconferenza per l'escussione delle parti processuali detenute, anche in regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

  2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione,».