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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2059

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/02/2020  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine».

  2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

  1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.