Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un «servizio giustizia» per il tramite di ma riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».