Sostituire l'articolo con il seguente:
ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice di procedura penale, per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) riformare il sistema delle notifiche all'imputato, con particolare riferimento alle notifiche successive alla prima ai sensi degli articoli 156 e 157 cpp;
2) introdurre forme di escussione a distanza anche per i testimoni, i periti e i consulenti tecnici;
2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione.