Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
2. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) f) sono abrogate;
b) il comma 2 è abrogato.