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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.100. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2049

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2022  [ apri ]
3.100.
approvato

  Sostituirlo col seguente:

Art. 3.
(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'Ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

   a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

   c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

   d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

   f) contribuire, per le attività di competenza, alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2;

   g) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

   h) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori, nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti le procedure amministrative.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.
  4. L'Ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento e alle regioni.
  5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Relatore