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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.2. in Assemblea riferita al C. 2019-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2019  [ apri ]
4.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
  La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore.
  Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si applicano le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.