Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Consiglio degli operatori radiofonici» utile a tutelare le piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale. Il Consiglio degli operatori radiofonici deve essere rappresentato da operatori ed esperti del settore.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.