Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Esclusione della punibilità)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura purché sia stata eseguita in uno Stato estero.