Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)
1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».