Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«Salvo quanto previsto nei precedenti commi, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque compia atti, commissivi od omissivi, di mera esecuzione della volontà suicidaria di persona maggiorenne, legalmente e naturalmente capace di intendere e di volere affetta da condizione clinica o patologia irreversibile, che non siano di natura psichiatrica o psicologica, e tenuta in vita per mezzo di strumenti di sostegno vitale, tali da procurare sofferenza o dolore manifesti, insostenibili ed intollerabili, la quale abbia manifestato e confermato tale volontà direttamente ed univocamente con dichiarazioni, espressioni o comportamenti in un momento immediatamente antecedente al compimento degli atti di esecuzione di cui sopra».