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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
7.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Esclusione di punibilità)

  1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
  2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.
  3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

   a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

   b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

   c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.