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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
  2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.
  3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
  4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.
  5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.