Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Comitato passi all'esame del merito, esso verifica in capo al paziente, dandone atto nel verbale:
a) l'avvenuta effettiva assistenza con cure ex legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero il cosciente rifiuto delle stesse;
b) l'irreversibilità della patologia;
c) il mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
d) le condizioni di eccezionale sofferenza;
e) la presenza di condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, esplicitando su tale aspetto le ritenute ragioni per cui la volontà non sarebbe condizionata da tali condizioni;
f) la capacità di autodeterminarsi;
g) il carattere libero e informato della scelta espressa;
h) la corretta rappresentazione di una relazione di cura ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 219 del 2017;
i) l'espressione del consenso sia in merito alla scelta, sia alle modalità cui verrebbe arrecata la morte, ai sensi degli articoli n. 4 e 5 della legge n. 219 del 2017;
l) le modalità di esecuzione, attestando che le stesse non danno corso ad abusi in danno di persone vulnerabili, garantiscono la dignità del paziente e evitano al medesimo sofferenze.